L'ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito tematiche relative alla pubblicità dell'avviso di vendita.
La pubblicità dell’avviso e dell’ordinanza di vendita rappresenta, nell’espropriazione immobiliare, il momento di esternazione delle operazioni di vendita e di loro comunicazione ad un indifferenziato numero di persone, con lo scopo di intercettare il “mercato” e la domanda di acquisto. Essa, anche quando facoltativa e non obbligatoria in forza di legge, una volta determinata in ordinanza di vendita dal giudice, diviene obbligatoria e la sua omissione o non conformità alla previsione giudiziale può viziare la vendita di nullità (da far valere nel rispetto dei termini e dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento). Dall’analisi delle disposizioni e della giurisprudenza, in materia emerge il ruolo centrale del Giudice dell’Esecuzione, cui sono riservate: la determinazione dei tempi e delle forme della pubblicità, in vista della vendita; la valutazione della sua correttezza e/o la rinnovazione degli atti irregolari, una volta che la stessa sia o non sia stata effettuata; la pronuncia sulla validità dell’aggiudicazione in caso di impugnazione dell’atto del delegato. Il professionista delegato, nello schema normativo della delega (oggi obbligatoria salvo casi particolari) è incaricato di effettuare prima e verificare poi che la pubblicità sia conforme alle previsioni e direttive del proprio giudice delegante. L’ultima riforma del 2015, nel sostituire la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche a quella ormai superata ed inefficiente sull’Albo dell’Ufficio Giudiziario, pubblicità obbligatoria in forza di legge, ha espressamente previsto l’estinzione del procedimento nel caso di omissione di tale pubblicazione nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al/i creditore/i munito/i di titolo esecutivo, pignorante o intervenuto, e che dovrebbe dare impulso alla vendita.
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